Il leasing in Svizzera
Non esiste una definizione del leasing nella legge, ma ciò non impedisce che tale tipo di contratto sia perfettamente legale. Il leasing automobilistico in Svizzera è sottomesso alla Legge federale sul Credito al Consumo (LCC) : trattasi di contratti di leasing su beni mobili ad uso privato del contraente del leasing e che prevedono un aumento dei canoni di leasing in caso di scioglimento anticipato del contratto (art. 1 al.2 let.a LCC). Sono dunque il contratto di leasing e le sue condizioni generali che indicheranno se l’assuntore del leasing usufruisce della protezione della LCC o no. È da notare che i leasing inferiori a 500 franchi e superiori a 80’000 franchi, sono anch’essi fuori dal campo di applicazione della LCC.
Il contratto di leasing « tipico » mette in relazione tre parti :
- L’automobilista, o il contraente del leasing
- La società di leasing, o l’istituto finanziario
- Il concessionario, o il fornitore del veicolo
Il concessionario vende l’automobile alla società di leasing, che ne diviene proprietaria. Durante la durata del leasing, l’automobilista non è proprietario della macchina in leasing, ma la affitta alla società di leasing. L’automobilista possiede solamente un diritto di utilizzo sul veicolo, accompagnato da obblighi, come per esempio quello di contrarre una polizza casco completa e di effettuare una manutenzione rigorosa dell’auto in leasing in un garage della marca del veicolo.
Nella maggioranza dei casi, all’inizio del leasing, l’automobilista versa un primo deposito al concessionario che gli consegna il veicolo. In seguito, le rate concordate saranno dovute fino alla fine del leasing. Alla scadenza del contratto, è previsto generalmente che l’automobile in leasing sia restituita al fornitore. Se l’ammontare del valore residuo del veicolo alla scadenza del leasing è indicato nel contratto, l’automobilista può acquistare la macchina alla fine del leasing. È da notare che il fornitore del veicolo conserva la libertà di decidere la vendita o meno dell’auto alla scadenza del contratto di leasing.
Alla fine del contratto, nel caso in cui l’automobilista restituisca la macchina in leasing, quest’ultima sarà esaminata con grande attenzione e ogni eventuale mancanza agli obblighi contrattuali sarà tradotta in spese di riparazione del veicolo ; la fattura può essere molto elevata. L’usura normale del veicolo è già stata presa in conto nelle mensilità del leasing. In caso di dubbio o disaccordo sul contenuto del processo-verbale della restituzione del veicolo in leasing, è possibile far intervenire un esperto di automobili indipendente.
La protezione del contraente del leasing con la LCC
A seguire, solo i contratti leasing sottomessi alla Legge federale sul credito al consumo saranno esaminati. La LCC si applica solo parzialmente ai contratti di leasing (per i dettagli, art.8 LCC)
Per i requisiti formali, l’articolo 11 LCC prevede che il contratto di leasing debba essere concluso in forma scritta e che il contraente ne riceva una copia. Deve, oltretutto, contenere le seguenti indicazioni :
- Una descrizione del veicolo e il suo prezzo di acquisto a pronti al momento della stipula del contratto di leasing ;
- Il numero e l’importo delle rate, nonché le loro scadenze ;
- L’ammontare di un eventuale contributo o di una eventuale cauzione ;
- Un eventuale obbligo di assicurazione e, se all’automobilista non è concessa la scelta dell’assicurazione, il costo di quest’ultima ;
- Il tasso d’interesse annuale effettivo globale ; quest’ultimo non deve superare il 15% (art. 14 LCC) ;
- Il diritto e la durata del periodo di revoca del contratto di leasing automobilistico (fissato dall’articolo 16 della LCC, è di 14 giorni) ;
- Una tabella, stabilita secondo principi riconosciuti, da cui risulta, in caso di scioglimento anticipato del contratto di leasing, sia l’ammontare dei pagamenti del contraente del leasing, in più delle mensilità già versate, sia il valore residuale del veicolo al momento della rottura del leasing ;
- Gli elementi presi in conto al momento dell’analisi della capacità finanziaria a concludere il contratto di leasing (il budget e/o i valori patrimoniali, secondo l’art. 29 al.2 della LCC).
È da notare che il consenso del coniuge non è obbligatorio per contrarre il leasing.
Se una clausola obbligatoria non figura nel contratto di leasing, quest’ultimo è nullo. Il contraente del leasing deve restituire il veicolo e pagare le rate periodiche dovute fino alla sua restituzione. La perdita di valore del veicolo in leasing è a carico della società di leasing (art 15 al. 4 LCC).
Esame della situazione finanziaria del contraente del leasing
Secondo l’articolo 29 della LCC, la società di leasing è tenuta ad esaminare la situazione finanziaria del contraente del leasing e ad assicurarsi che l’automobilista sia in misura di pagare le canone mensile senza gravare sul suo minimo vitale, o che possieda i valori patrimoniali che gli assicurino il pagamento delle mensilità del leasing. I dati che avranno dato fondo all’accettazione del leasing devono figurare sul contratto di leasing o su un documento annesso al contratto.
Il fornitore di leasing è tenuto a cercare attivamente tutti gli elementi che gli permettano di effettuare il calcolo del budget presso il contraente del leasing. Può esigere dal contraente che questi gli fornisca un’attestazione di stipendio, un estratto del registro delle esecuzioni o altri documenti che attestino la sua affidabilità creditizia. Se il creditore professionale del leasing dubita dell’esattezza delle informazioni fornite del locatario, ne verifica la veracità tramite documenti ufficiali o privati (art. 31 LCC). Inoltre, sfrutterà le informazioni contenute nei documenti forniti dal cliente del leasing per stabilire un budget LCC che corrisponda alla sua situazione finanziaria.
Il fornitore di leasing deve, inoltre, comunicare alla centrale delle informazioni e dei crediti (ZEK) l’importo totale dovuto, la durata del contratto di leasing e l’ammontare delle canone mensili. La Zek registra i dati (come, per esempio, i ritardi di pagamento del leasing) delle persone interessate al leasing.
Diritto di revoca di un contratto di leasing
Il contraente ha il diritto di sciogliere il suo contratto di leasing in forma scritta, per un periodo di 14 giorni. Tali elementi devono figurare nel contratto. Il periodo parte dal momento in cui il contraente ha ricevuto una copia del contratto. L’avviso di revoca dev’essere depositato alla posta, al più tardi il 14esimo giorno. È necessario inviare tale avviso tramite posta raccomandata al fine di disporre, in caso di necessità, di una prova della cancellazione del contratto di leasing.
Cessazione anticipata del contratto di leasing
Mentre l’istituto finanziario può recedere dal contratto di leasing solamente se le rate del leasing non pagate sono superiori alle tre mensilità (art. 18 al.2LCC), il locatario può cancellare il leasing rispettando un periodo minimo di 30 giorni dalla fine di un trimestre di contratto (il contratto di leasing può essere interrotto quattro volte l’anno). In caso di disdetta anticipata del leasing, l’importo da pagare può rivelarsi importante. Per un contratto di leasing sottomesso alla LCC, l’automobilista dovrà pagare una indennità corrispondente alla differenza tra la perdita del valore del bene e l’importo già pagato (indennità di cessazione anticipata del contratto). L’importo delle penalità dovute dal titolare, in caso di cessazione anticipata del leasing, è determinato in base ad una tabella che dev’essere annessa al contratto (art. 17 al.3 LCC). Il principio è tale che, prima il contratto di leasing è disdetto, più le spese di disdetta anticipata sono importanti, anche se i motivi dell’interruzione del leasing sono dovuti a cause gravi (come la disoccupazione, un divorzio o la malattia). Tuttavia, la tabella in questione dev’essere stabilita secondo principi riconosciuti (art.11 al.2 let.g LCC). Il Tribunale federale ha precisato che la tabella non deve contenere clausole penali dissimulate (4A.404/2008 del 18 dicembre 2018).